INFERMIERI STRANIERI e LAVORO ALL'ESTERO
I cittadini stranieri, sia comunitari che non comunitari, in possesso di un titolo conseguito in un paese straniero possono esercitare la professione infermieristica in Italia, previa iscrizione all’Albo, nel rispetto della normativa vigente.
Per tutti i cittadini comunitari e non comunitari è necessario richiedere al ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito. Il ministero della Salute può decretare che il riconoscimento del titolo sanitario professionale sia subordinato al superamento di una misura compensativa da svolgersi in un polo formativo universitario.
I decreti dei riconoscimenti sono consultabili alla pagina http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_6.jsp?lingua=italiano
Cittadini comunitari*
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà recarsi presso l'Ordine provinciale territorialmente competente e, prima di procedere all’iscrizione all’Albo, dovrà sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana. L'Ordine di Grosseto organizza nella propria sede un autonoma commisione di esame con possibilità di costituzione interprovinciale con Siena ed Arezzo
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione infermieristica.
I cittadini italiani che desiderano svolgere la professione infermieristica all’estero per avere informazioni in merito alle modalità di esercizio professionale devono rivolgersi direttamente all’autorità competente del Paese dove intendono lavorare.
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PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI
È in vigore dal 4/9/13 la Legge 6 agosto 2013, n. 97, sulle Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20/8/13, Serie Generale, n. 194, che all’art. 7 dispone in materia di accesso ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni modificando l’art. 38 del Dlgs 30/3/2001 n. 165, come di seguito riportato.
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
In base quindi a quanto su riportato i cittadini stranieri non comunitari potranno partecipare a concorsi pubblici e lavorare nella Pubblica Amministrazione in presenza di alcune condizioni:
- che siano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- oppure siano titolari dello status di rifugiato
- oppure dello status di protezione sussidiaria.
Con tale legge l’Italia si adegua alle direttive dell’Unione e a svariate sentenze emesse dalla nostra Magistratura con esito a favore dei cittadini stranieri.