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ObbligovaccinaleCari colleghi proviamo a fare un po' di chiarezza su questo Decreto Legge. Intanto è bene precisare che come ogni DL esso è immeditamente attuativo una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, anche se deve essere comunque convertito in Legge e quindi potrebbe risentire di modifiche ed emendamenti. 

L’art. 4 del suddetto decreto-legge dispone l’obbligo di vaccinazione, per quanto qui d’interesse, degli operatori sanitari, che costituisce, dunque, requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute dell’operatore, attestata dal medico di medicina generale e da relazioni cliniche documentate, la vaccinazione potrà essere omessa o differita (si veda art. 4, c. 2, D.L. n. 44/2021).

Entro Il 6 aprile ci viene chiesto, come Ordini, di inviare in Regione Toscana elenco albo Infermieri e infermieri pediatrici con indicazione del luogo di residenza. Trattandosi di una norma di legge vigente l’Ordine, ente pubblico che agisce quale organo sussidiario dello Stato, non si può esimersi dalla trasmissione dei dati richiesti.

Preme in questa sede ricordare che l'albo è già pubblico per chiunque voglia consultarlo e che, per altro, è prassi  inviare elenco albo presso altre pubbliche amministrazioni, esattamente come nel caso inverso ci viene mandato ad esempio casellario giudiziale o certificato di residenza da altre pubbliche amministrazioni. In questa prima fase quindi niente di particolarmente diverso dal solito flusso comunicativo tra Enti. 

La stessa cosa avviene da parte delle Aziende Sanitarie che invieranno elenco dipendenti alla Regioni.

Entro dieci giorni dalla trasmissione dei suddetti elenchi, le regioni e le province autonome dovranno verificare lo stato vaccinale dei soggetti risultanti dagli stessi.

Una volta ricevuta tale segnalazione, l’azienda sanitaria invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. 

Quindi sembra valere anche che si possa esonerare il collega che non si sia ancora vaccinato ma che abbia presentato richiesta d farlo appena disponibile la dose. Così come già detto è esonerato dall'obbligo colui che non puà farlo per motivi di salute. 

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale”.

Decorsi i termini sopra indicati, l’azienda sanitaria locale competente “accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza”.

L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

La suddetta sospensione è determinata in via diretta, pertanto, dall’accertamento disposto dall’azienda sanitaria, non discenderebbe un provvedimento autonomo da parte dell’Ordine di riferimento che però è tenuto comunque a dare immediata comunicazione all’interessato della sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (si veda art. 4, c. 7, D.L. n. 44/2021). Come precisato dalla norma in esame, la sospensione si riferisce, in ogni caso, alle sole mansioni che implicano il contatto interpersonale o che comportino comunque il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ad ogni modo, l’operatore potrà svolgere, su eventuale decisione del datore di lavoro, tutte le attività diverse da quelle sopra descritte.

La Federazione Nazionale è in contatto con le altre Federazioni Nazionali degli Ordini sanitari coinvolti al fine di concordare indicazioni omogenee e si sta altresì attivando per le necessarie interlocuzioni in vista del successivo processo di conversione in legge.

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